L’atto di citazione è un documento formale scritto attraverso cui l’attore propone una domanda giudiziale. Nell’ordinamento italiano l’atto di citazione è disciplinato dall’art 163 c.p.c.
Ha una duplice funzione e si rivolge a due soggetti differenti:
A sua volta anche il convenuto può depositare in cancelleria un atto difensivo denominato comparsa di risposta insieme alla copia della citazione di cui ha avuto notifica.
L’atto di citazione deve essere redatto secondo specifici requisiti. Deve essere scritto in lingua italiana e deve essere sottoscritto da un professionista abilitato alla difesa della parte nel processo.
I termini per comparire nel processo sono stabiliti dalla legge e sono indicati nell’ art. 163-bis c.p.c.: 90 giorni dalla notifica al convenuto in caso in cui risieda in Italia e 150 giorni in caso in cui risieda all’estero.
La notifica dell’atto di citazione è svolta da un ufficiale giudiziario che consegna al convenuto una copia dell’atto insieme alla relata di notifica un documento che attesta l’avvenuta notifica.
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Un’asta giudiziaria è un procedimento con cui un bene viene sottoposto a vendita forzata, a causa dei debiti che il proprietario non è in condizioni di onorare, allo scopo di assicurare al creditore la restituzione di quanto gli spetta.
Il fallimento è un istituto disciplinato nel Regio Decreto n. 267 del 1942, meglio noto come Legge Fallimentare. Questa è una procedura liquidativa che ha dei presupposti soggettivi ed oggettivi definiti, siccome ha come fine la disciplina del concorso fra i creditori del fallito. Il processo che porta alla dichiarazione di fallimento si apre con ricorso davanti al tribunale competente, che è il Tribunale presso cui ha sede principale l’impresa soggetta a fallimento (art. 9 della Legge).
Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) è nominato, ai sensi dell’art. 61 del cpc, quando per la controversia in atto sono necessarie conoscenze in materie specifiche che il giudice non conosce e non è tenuto a conoscere, o quando i fatti che sono da accertare siano riscontrabili tramite specifici tecnicismi.
Il giudice è il soggetto giudicante del processo penale, civile o amministrativo. Nessun soggetto può essere giudice in una causa propria: l’imparzialità sarebbe impossibile per quanto riguarda i fatti che lo riguardano direttamente.
Alla prima seduta d’asta il “prezzo base” è l’importo che il giudice, aiutato dal perito e dalle parti, ha stabilito per quell’immobile, in quella determinata procedura.
L’atto di precetto è un’intimazione di pagamento che deve precedere in modo obbligatorio l’inizio dell’esecuzione forzata e che viene fatta in forza di un titolo esecutivo.
Il Custode Giudiziario è quel professionista che in seguito ad un pignoramento viene incaricato dal Magistrato per custodire, conservare e amministrare l’immobile pignorato.
Il Giudice dell’Esecuzione può delegare la vendita di beni immobili a un professionista, il delegato alla vendita. Tale delegato alla vendita può essere un notaio, un commercialista o un avvocato, iscritto ad un apposito elenco che viene redatto dal Presidente del Tribunale.
Un decreto è un atto deliberativo o ordinatorio emanato da un’autorità amministrativa o giudiziaria.
Il perito è un individuo, esperto in un determinato campo tecnico, scientifico o artistico che è in grado di fornire, grazie alle sue competenze specialistiche, valutazioni e giudizi tecnici fondati e attendibili.
Il tribunale indica sia la sede fisica in cui avviene l’amministrazione della giustizia sia l’ autorità giurisdizionale che amministra la giustizia civile e penale.
La sentenza, in diritto, è l'atto col quale il giudice designa il provvedimento che risolve una controversia tra le parti di un processo.
Il decreto di trasferimento è un atto pubblico emanato dal Giudice dell’Esecuzione che attesta il trasferimento di proprietà del bene oggetto di esecuzione dall’ esecutato all’ aggiudicatario dell’asta.
Il notaio è il professionista qualificato, nonché pubblico ufficiale, che si occupa della ricezione e dell’autenticazione di atti giuridici.
Il rischio di svalutazione di un immobile che sta per essere venduto all’asta consiste nella possibilità che il bene pignorato possa essere venduto ad un prezzo di gran lunga inferiore al suo reale valore.
L’udienza è l’attività processuale che si svolge dinnanzi ad un giudice e che corrisponde al dibattimento penale o civile.
La legge che disciplina la “composizione della crisi da sovraindebitamento” (n. 3 del 2012) prevede la possibilità per i consumatori in difficoltà di rivedere i loro debiti nei confronti dei creditori, basandosi sul Piano del consumatore, ovvero un piano di ristrutturazione del debito che considera la situazione particolare di ogni singolo debitore. Tuttavia questa procedura non è sempre possibile.
Lo stralcio immobiliare consiste in una prassi di esecuzione immobiliare che permette al debitore e al creditore di trovare un accordo per saldare una particolare situazione debitoria evitando nei fatti che l’immobile di riferimento venga prima pignorato e successivamente venduto all’ asta.